Il Modello unico telematico, dovrà essere inviato , entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, e (in attesa della firma digitale) convalidato con la consegna del solo frontespizio del Modello Unico, integralmente e correttamente compilato in tutti i campi previsti, timbrato , firmato e corredato di eventuali documentazioni (certificazioni per rimborso malattia, modelli di versamento etc.).
il termine del 25 del mese successivo a quello di competenza è tassativo ed assoluto.
La validazione avverrà solo successivamente alla verifica della documentazione e degli adempimenti procedurali previsti, e verrà segnalata con una e-mail di accettazione.
Per gli operai neo-assunti il software in dotazione consentirà l'inserimento di tutti i dati anagrafici alcuni ( qualifica, codice fiscale e residenza) obbligatori.
I dati inviati per i neo assunti (in particolare il codice fiscale) saranno confrontati con quelli della Cassa e, in caso di discordanza, saranno considerati validi, quelli già utilizzati in precedenza.
Per eventuali variazioni di dati relativi sia alle imprese che agli operai resterà ancora in vigore la procedura 'manuale' cioè la compilazione degli appositi modelli (scaricabili anche dal sito web ) che dovranno essere inviati alla Cassa.
Verranno considerati incompleti i Modelli Unici Telematici sospesi e segnalati:
Il termine per il perfezionamento dei Modelli Unici SOSPESI è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza.
La mancata presentazione “NON MOTIVATA” (sospensione lavori, C.I.G., etc.) del Modello Unico relativo al mese precedente a quello di competenza, impedirà l'invio di ogni Modello Unico successivo.
Le Imprese potranno avvalersi, per l’invio telematico del Modello Unico mensile, di propri consulenti di fiducia, segnalandoli nel “mod. 01 bis”.
Eventuali revoche e nuove nomine vanno immediatamente segnalate.