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D.U.R.C. (15/09/2004)
A TUTTI GLI ENTI
A TUTTE LE IMPRESEOggetto: D.U.R.C. In attuazione dell'art. 2 della Legge 22/11/2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negli appalti pubblici e dell'art. 86, comma 10, del Dlgs 10/09/2003 n.276 che istituisce il Documento Unico di regolarità Contribut8iva (D.U.R.C.) nei lavori privati, in data 15/04/2004, presso il Ministero del Lavoro è stata sottoscritta la convenzione tra l'Inps, l'Inail e le parti sociali dell'edilizia per il rilascio del D.U.R.C.. Il D.U.R.C. deve essere rilasciato dallo sportello costituito presso Le Casse Edili operanti nei diversi territori provinciali e deve attestare la regolarità contributiva delle imprese nei confronti degli Istituti Previdenziali (INPS e INAIL) e della Cassa Edile. Il D.U.R.C. è obbligatorio sia per gli appalti pubblici che per i lavori privati. Attualmente non è ancora stato possibile attivare una procedura automatizzata tra i tre enti affinché si possa rilasciare il D.U.R.C.. Tuttavia si prevede che tali procedure vengano realizzate dalle parti sociali entro la fine dell'anno. Nel contempo pertanto le imprese e gli Enti devono continuare a richiedere certificazioni " separate" ad ogni singolo Ente. Sarà premura della Cassa Edile informare le imprese e gli Enti sulle modalità di richiesta e del rilascio del D.U.R.C. sulla base delle indicazioni che perverranno dalle parti nazionali Inoltre gli Enti Pubblici devono continuare a trasmettere alla Cassa Edile le comunicazioni di stipula del contratto di appalto. Di stato avanzamento lavori e di conto finale. Benevento li 15/09/2004
IL DIRETTORE Avv. Piera Pezza
Il Direttore
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