Cassa Edile di Benevento INVIO TELEMATICO DELLA DENUNCIA CASSA EDILE    (08/11/2005)

ALLE IMPRESE ISCRITTE AI SIGG.CONSULENTIBenevento li 03/11/2005Circolare n. 11/2005 Invio telematico tramite Internet della denuncia unica dei lavoratoriObbligatorietà Si comunica che dal mese di ottobre 2005, per disposizione contrattuale nazionale, non sarà più possibile trasmettere le denunce mensili dei lavoratori occupati in forma cartacea e diventa quindi obbligatoria la trasmissione telematiche delle stesse. Gli studi di consulenza hanno a disposizione un programma realizzato da una società specializzata e scaricabile dal sito internet. http://mut.cnce.it. Occorre al più presto registrarsi tramite l'allegato modulo da presentare pr4esso gli uffici della Cassa che consente L'abilitazione a ricevere un codice di accesso e una parola chiave. La Cassa, una volta attivata la procedura. Metterà a disposizione i dati anagrafici dei dipendenti dichiarati attivi dall'impresa nel mese precedente ed i relativi cantieri. Si sarà quindi in grado di compilare la denuncia unificata in modo guidato ed inviarla tramite Internet. Si ritiene opportuno sottolineare che la modalità di inserimento manuale dei dati è una delle possibilità previste dalla procedura in quanto tutte le maggiori società di software per la gestione delle paghe hanno predisposto applicativi che passano direttamente i dati dalle proprie procedure al sistema Cassa Edile, senza alcuna ripetizione manuale. Precisiamo che l'invio telematico non esonera le aziende ed i consulenti dall'invio per posta e consegna allo sportello del frontespizio (1° foglio9 della denuncia dei lavoratori occupati con la dicitura "valido per denuncia telematica", debitamente firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa. Pertanto in assenza del summenzionato frontespizio firmato, la denuncia telematica non potrà essere recepita dal sistema e s'intenderà non pervenuta. Eventuali diverse determinazioni potranno essere assunte a seguito della validazione della firma digitale.La denuncia mensile dei lavoratori occupati deve pervenire entro e non oltre la fine del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce. La consegna viene convalidata dalla procedura la quale ne rilascia ricevuta. Un invio non convalidato viene considerato come non effettuato. La totale sospensione dei lavori, senza alcuna retribuzione, non esonera dall'obbligo di invio della denuncia che in questo caso sarà ovviamente negativa. I nostri uffici sono comunque a disposizione per ogni informazione e delucidazione si rendesse necessaria. Distinti saluti IL DIRETTORE Avv. Piera Pezza

Il Direttore

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