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Il Presidente della "CASSA EDILE" è designato dalla Associazione
territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha
la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in
giudizio.
Il Presidente dura in carica 2 anni, salva la facoltà di sostituzione
di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente
per non più di tre volte.
Spetta al Presidente di:
- provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria
del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente,
e presiederne
le riunioni;
- sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione
dello Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente,
alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per
iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati
dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente
resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma
non abbia provveduto alla sua sostituzione. |